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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

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INFORMATIVA SUL NUOVO TESTO UNICO SULLA

SICUREZZA SUL LAVORO

Il 16 maggio 2009 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo 81/2008, che ha sostituito il passato decreto 626/94  materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Con il decreto legislativo n. 81/2008 si è aggiornata, rendendola più incisiva, la regolamentazione, l’applicazione e l’adeguamento della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi.  

Sono, pertanto, previsti obblighi perentori per il datore di lavoro che deve porre in essere tutte le misure tecniche, formative ed informative, necessarie affinché la sua azienda sia pienamente adempiente con le norme in oggetto.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e designarne il responsabile e gli addetti. Il Responsabile di tale servizio (RSPP), che può essere anche lo stesso datore, deve frequentare un corso di formazione il cui numero di ore varia a seconda delle classi di rischio alle quali e’ associata l’attività. La normativa  mpone, inoltre, la  nomina di figure quali il Responsabile sindacale per i Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l’Addetto Pronto Soccorso Aziendale (APS), Addetto alla gestione Prevenzione Incendi ed altre tipologie di coordinatori della sicurezza, specifici a secondo del Macro-settore ATECO di appartenenza e delle dimensioni dell’azienda. Il datore di lavoro ha l’obbligo inderogabile (come specificato all’articolo 17 del D. Lgs. 81/08) di effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo, nel casi previsti dalla normativa in oggetto, di preordinare un Servizio di Sorveglianza Sanitaria, attraverso la nomina di un medico competente in materia di igiene e medicina del lavoro, che organizzi e provveda alle visite obbligatorie per ogni dipendente e che sovrintenda a tutte le analisi cliniche specifiche per settore di appartenenza e mansioni esplicate.

 REGIME SANZIONATORIO

Sono previste, per coloro che non ottemperano le disposizioni, le seguenti sanzioni:

  • per la mancata valutazione dei rischi, la cui scadenza è stata fissata per il 16 maggio 2009, il datore di lavoro è punito con  l’arresto da quattro ad otto mesi o con l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 (art. 55 comma 1);

  • per l’omessa elaborazione del Documento Valutazione Rischi con data certa, secondo le modalità di cui all’art. 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da € 3.000 a € 9.000 (art. 55 comma 3).

Si sottolinea che la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’allegato 1 del T.U.) e l’accertamento della reiterazione può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Per la mancata comunicazione del nominativo all’INAIL del RLS entro il 16 agosto 2009 è prevista per l’Azienda un’ammenda di 500,0€.

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