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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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INFORMATIVA SUL NUOVO TESTO UNICO SULLA

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il 16 maggio 2009 è entrato definitivamente in vigore il Decreto

Legislativo 81/2008, che ha sostituito il passato decreto 626/94

in materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del

15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la

comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto

2009.

Con il decreto legislativo n. 81/2008 si è aggiornata, rendendola

più incisiva, la regolamentazione, l’applicazione e

l’adeguamento della normativa in materia di salute e sicurezza

sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di

rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare

pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti

lavorativi.

Sono, pertanto, previsti obblighi perentori per il datore di lavoro

che deve porre in essere tutte le misure tecniche, formative ed

informative, necessarie affinché la sua azienda sia pienamente

adempiente con le norme in oggetto.

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire il Servizio di

    Prevenzione e Protezione e designarne il responsabile e gli

    addetti. Il responsabile di tale servizio (RSPP), che può essere

    anche lo stesso datore, deve frequentare un corso di

    formazione di 16 ore. La normativa impone, inoltre, la

    nomina di figure quali il Responsabile sindacale per i

    Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l’Addetto Pronto Soccorso

    Aziendale (APS), Addetto alla gestione Prevenzione Incendi

    ed altre tipologie di coordinatori della sicurezza, specifici a

    secondo del Macrosettore ATECO di appartenenza e delle

    dimensioni dell’azienda.

  2. Il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile (come specificato

    all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) di effettuare una valutazione

    globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza

    dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui

    essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le

    adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare

    il programma delle misure atte a garantire il miglioramento

    nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei

    rischi e la conseguente elaborazione del Documento di

    Valutazione dei Rischi (DVR) ha l’obiettivo di individuare e,

    quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi,

    e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni

    necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

  3. Il datore di lavoro ha l’obbligo, nel casi previsti dalla

    normativa in oggetto, di preordinare un Servizio di

    Sorveglianza Sanitaria, attraverso la nomina di un medico

     

    competente in materia di igiene e medicina del lavoro, che

    organizzi e provveda alle visite obbligatorie per ogni

    dipendente e che sovrintenda a tutte le analisi cliniche

    specifiche per settore di appartenenza e mansioni esplicate.

 

REGIME SANZIONATORIO

 

Sono previste, per coloro che non ottemperano le disposizioni, le

seguenti sanzioni:

  1. per la mancata valutazione dei rischi, la cui scadenza è stata

     

    fissata per il 16 maggio 2009, il datore di lavoro è punito con

    l’arresto da quattro ad otto mesi o con l’ammenda da € 5.000

    a € 15.000 (art. 55 comma 1);

  2. per l’omessa elaborazione del Documento Valutazione Rischi

    con data certa, secondo le modalità di cui all’art. 29, il datore

    di lavoro è punito con l’ammenda da € 3.000 a € 9.000 (art.

    55 comma 3).

    Si sottolinea che la mancata elaborazione del DVR costituisce

    una violazione grave (come specificato all’allegato 1 del T.U.)

    e l’accertamento della reiterazione può comportare la

    sospensione dell’attività imprenditoriale.

  3. per la mancata comunicazione del nominativo all’INAIL del

    RLS entro il 16 agosto 2009 è prevista per l’Azienda

    un’ammenda di 500,0€.

     

     

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