IL NOSTRO CENTRO OFFRE CONSULENZA E FORMAZIONE PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2020
Il contratto di apprendistato professionalizzante 2019 è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 (Riforma Biagi) per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (ossia chi non ha ancora compiuto 30 anni).
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere forma scritta, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale.
Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche se permane il divieto per il datore di lavoro di recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Si riprendono i requisiti già previsti dalla normativa in materia
1) Apprendistato per la qualifica professionale per giovani dai 15 anni compiuti fino a 25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una durata massima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una formazione sul lavoro. Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale. La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: la finalità di questa forma di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari (compreso il dottorato di ricerca), dell’alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l’attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni.
Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori OVER 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per l’accesso l’Inps ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente percepire materialmente ad es. la NASPI ma semplicemente essere titolare del diritto.
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Sono previste diverse tipologie di incentivo per assumere apprendisti, come ad esempio:
-
la possibilità di prevedere una retribuzione più bassa rispetto agli altri lavoratori che svolgono le medesime attività, in considerazione dell’impegno formativo che caratterizza il contratto di apprendistato;
-
l’esclusione degli apprendisti dal computo dei lavoratori;
-
incentivi alla conferma in servizio: al fine di stabilizzare l’occupazione degli apprendisti, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, ad esclusione dei lavoratori in mobilità, per i quali esiste un sistema di incentivazione specifico. Il momento di partenza per il calcolo dell’anno è la data di conferma in servizio. Pertanto, se la conferma avviene prima della scadenza, l’anno decorre dalla conferma e non dalla scadenza originariamente prevista. La proroga degli incentivi non incide sul rapporto di lavoro, che perde i caratteri di specialità e diventa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario. Come affermato dalla Cassazione (sent. n. 15055 del 2010), il beneficio è riconosciuto solo se il lavoratore sia utilizzato per la medesima qualifica per la quale ha ricevuto la formazione.
Sono previste anche agevolazioni fiscali e contributive, per le quali si rinvia ai siti istituzionali degli Enti competenti.
Si riportano in ogni caso alcuni brevi cenni:
-
Agevolazioni contributive:
Per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (11,31% dal 1° gennaio 2013).
(Per le aziende con meno di 10 dipendenti (pari o inferiori a 9) la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all’1,31% per i primi tre anni fino al 31/12/2016 (art. 22 della Legge di stabilità n. 183/2011). ABOLITA
Il contributo a carico dell’apprendista è pari al 5,84% dell’imponibile retributivo.
-
agevolazioni fiscali:
il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP (Dlgs 446/97 art. 11 c. 1 lett. a) n. 5). Tale agevolazione è alternativa rispetto alla deduzione prevista dal n. 2. Il datore dovrà optare per l’una o per l’altra in base a calcoli di convenienza.
Per il 2019 e gli anni successivi, la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha confermato un particolare regime agevolativo per l’apprendistato cd. “duale”. L’incentivo consiste in un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.
L’esonero spetta, nello specifico, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a tutele crescenti – di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il titolo di studio deve esser stato acquisito da non più di sei mesi.
Il D.Lgs 81/2015 prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione. L’INPS ha chiarito con il messaggio n.2243/2017 che in questi casi il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
Apprendistato, obbligo di formazione